Descrizione
Si rende noto che questo Ente, con ordinanza n. 25 del 06/05/2010, aveva previsto l'obbligo per i proprietari di animali e le persone che a qualsiasi titolo li conducono, di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora l'animale sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi ,ecc. Inoltre, si invitano i proprietari degli animali in questione di munirsi, durante l'accompagnamento degli stessi, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni depositate dagli animali, le quali dovranno essere correttamente smaltite nei contenitori (cassonetti o cestini) dei rifiuti solidi urbani.
Si ribadisce, inoltre, che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da 25,00 a 150,00 €, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di 50,00 €, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'arti 6 della Legge n.689/81.
I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di 50,00 €, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'arti 6 della Legge n.689/81.
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/06/2021 13:08:18