Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014, convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali, previste dal codice civile in caso di separazione, e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Entrambi gli accordi sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Inseguito all'entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.