Regione Siciliana (Apre il link in una nuova scheda) Libero Consorzio Comunale di Enna (Apre il link in una nuova scheda)

A chi è rivolto

Agli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte, non possono firmare per le proposte di Referendum o di Legge di iniziativa popolare, in quanto non fanno parte del corpo elettorale che può votare in occasione di Referendum o per l'elezione del Parlamento.

Per la raccolta di sottoscrizioni per Referendum comunali, i rispettivi regolamenti possono prevedere che le firme possano essere raccolte anche presso cittadini che non sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Descrizione

Il servizio di raccolta e autenticazione delle firme dei cittadini per proposte di legge di iniziativa popolare e per referendum abrogativi viene effettuato è un'attività che viene svolta su richiesta dei comitati promotori.

Referendum abrogativo
Il referendum abrogativo è previsto dall’art. 75 della Costituzione che riserva l'iniziativa a 500.000 cittadini elettori o 5 Consigli regionali di proporre all’intero corpo elettorale “l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge".

Per legge si intende una legge in senso formale, cioè approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario; per "atto avente valore di legge" si intendono i decreti legge e i decreti legislativi (adottati dal Governo su legge delega del Parlamento).

Le sottoscrizioni degli elettori devono essere raccolte su appositi moduli ed essere autenticate da un pubblico ufficiale. Possono firmare tutti i cittadini italiani che siano elettori. La sottoscrizione può essere fatta anche fuori dal proprio Comune di residenza.

La Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità del referendum.

Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto. L'articolo 75 della Costituzione stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall'azione dell'istituto. In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria. La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.

Legge di iniziativa popolare
La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all'iniziativa legislativa, mediante il quale i cittadini possono presentare o al Parlamento o a un ente amministrativo locale (come la Regione), un progetto di legge, che sarà discusso e votato.

L'iniziativa popolare è un istituto di democrazia partecipativa, in quanto la sola volontà del corpo elettorale non produce di per sé effetti sull'ordinamento, infatti, vi deve essere anche la volontà del titolare della funzione legislativa (il Parlamento a livello nazionale e il Consiglio Regionale a livello regionale) affinché il testo diventi legge.

Il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell'istituzione acceduta: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50.000 firme e presentare la proposta alla Corte di Cassazione.

Anche tali firme devono essere raccolte su moduli appositi e devono essere autenticate da un pubblico ufficiale con le medesime modalità previste per le proposte di Referendum abrogativo.

Petizione popolare
La petizione è un documento sottoscritto da più individui e indirizzato a un ente pubblico o privato.

Per una petizione non è necessaria l'autentica di firma con la registrazione degli estremi di un documento d'identità, per questo le raccolte di firme su Internet hanno lo stesso valore legale anche quando non utilizzano meccanismi di autenticazione dell'utente come la firma digitale.

Per la petizione non esiste un numero minimo di firme da raccogliere o la necessità di convalida delle firme. Il Parlamento Europeo prevede che un qualsiasi cittadino può presentare una petizione, individualmente o in associazione con altri.

Per le petizioni alla Commissione Europea la raccolta delle firme si può effettuare sia cartacea sia online, ed è necessario inserire almeno nome, cognome e comune di residenza. Non esiste certificazione autentica, le firme servono a dimostrare il consenso dei cittadini sulla richiesta.

C

Come fare

Gli elettori potranno apporre la firma sui moduli depositati presentandosi nella sede del Comune al presso l’Ufficio Elettorale-URP, muniti di carta d’identità in corso di validità.

E' necessario tenere presente che presso i Comuni è possibile firmare per Referendum e proposte di Legge di iniziativa popolare, solo nel caso in cui i rispettivi comitati promotori abbiano depositato i loro moduli presso il Comune stesso.

Cosa serve

Per la sottoscrizione il firmatario deve presentare un documento di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione statale con fotografia).

Cosa si ottiene

Sottoscrizione della richiesta di Referendum, Legge di iniziativa popolare, petizione, presentazione di una lista di candidati alle elezioni.

Tempi e scadenze

Le date di scadenza relative alle firme sono stabilite dai rispettivi comitati promotori, pertanto, possono subire variazioni e potrebbero anche coincidere con giorni non lavorativi.

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Biblioteca Comunale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

servizi demografici.pdf [.pdf 103,79 Kb - 14/02/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2024 16:55:59

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