Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se contrari all’ordine pubblico.
In generale la trascrizione dell’atto può essere richiesta al comune ove l’interessato ha la residenza o a quello in cui risulta iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o in mancanza a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita o se egli è nato e residente all’estero a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui ovvero dell’avo materno o paterno. Per le persone nate e residenti all’estero nell’impossibilità di individuare il comune competente in base a tali criteri il consolato italiano all’estero può anche invitare l’interessato a indicare un Comune a sua scelta.