Provvedimenti organi indirizzo politico
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 23, c. 1.
Legge n. 190/2012, Art. 1, c. 16.
Legge n. 190/2012, Art. 1, c. 16.
Sezioni collegate
Documenti
Relazione di inizio mandato
La relazione di inizio mandato è redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4-bis del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per descrivere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 13/10/2021
Essa è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziaria alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, c. 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per descrivere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 13/10/2021
Essa è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziaria alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, c. 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Adesione all'avviso pubblico del Ministero dell'Interno del 12 ottobre 2021 per l'ampliamento della capacità di accoglienza del Progetto SAI di Calascibetta, categoria ordinari, secondo quanto stabilito dal D.M. 18/11/2019 art. 9 per ulteriori 10 posti
Relazione di Fine Mandato
La presente relazione viene redatta daIcomuni ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della L. 5/5/2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.
L’Ente non ha trasmesso la Relazione di fine mandato nell’anno 2021 facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, accogliendo il ricorso della Regione Siciliana e delle altre regioni a statuto speciale, ha confermato l’indirizzo già espresso nella decisione n. 178 del 2012, dichiarando l’illegittimità costituzionale del secondo periodo dell’art. 13 del D.Lgs.vo 149 del 2011 (per il quale, l’applicazione del dettato legislativo sarebbe scattata in automatico anche di fronte all’inerzia delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano), stabilendo che “Tale previsione, ancorché dagli effetti transitori, eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente deroghe, con riguardo ai suddetti soggetti, alla regola dell’adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti” (punto 7 della decisione) e, segue, “tali questioni si basano sull'erroneo presupposto interpretativo, secondo cui queste norme dovrebbero applicarsi nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale” (punto 8 della decisione). Norme pertanto applicabili solo quando eventualmente non sarà espressamente recepita la normativa con le procedure paritetiche previste per le leggi di attuazione degli statuti di speciale autonomia.
Purtuttavia, L’Ente, prendendo atto del mutato cambiamento interpretativo da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Siciliana, ha redatto la Relazione di Fine mandato del periodo 2016/2021, seppure tardivamente, al fine di dare risalto all’attività dell’Amministrazione nel quinquennio trascorso.
Purtuttavia, L’Ente, prendendo atto del mutato cambiamento interpretativo da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Siciliana, ha redatto la Relazione di Fine mandato del periodo 2016/2021, seppure tardivamente, al fine di dare risalto all’attività dell’Amministrazione nel quinquennio trascorso.
Ultimo aggiornamento pagina: 04/07/2023 13:03:23
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